Nuovo regolamento sulla segnaletica stradale e sulle attrezzature stradali, GAZZETTA UFFICIALE RS. n. 99/15

  • Valido dal: 6.7.2016
  • Adeguamento della segnaletica stradale e delle attrezzature stradali: 6.7.2016 - 6.7.2026
  • 5.7.2016: cessazione di validità del vecchio Regolamento sulla segnaletica stradale e sulle attrezzature stradali

 

(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – rettificato e 109/10 – ZCes-1) Nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento (fino al 6.7.2017) vengono rimossi i segnali I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 e III-110 (segnali che non verranno più usati).

La segnaletica stradale e le attrezzature stradali devono essere conformi alle norme previste dal Regolamento quando vengono sostituite in caso di danni, distruzione o perdita della rifrangenza e delle caratteristiche cromatiche.

Entro 10 anni e, in caso di sostituzione della segnaletica in seguito a danni o distruzione, il segnale I-24 previsto dal vecchio Regolamento deve essere sostituito con il segnale stradale 3201, i segnali III-49 e III-50 con il segnale 3108, il segnale III-69 con il segnale 9601-1, i segnali III-72, III-72.1 e III-73 con i segnali 2411 fino a 2411-8, il segnale III-78 con i segnali 3405 fino a 3405-4 o 3406 fino a 3406-4, il segnale III-83 con il segnale 3220, il segnale VI-8 con il segnale 3313-3, il segnale VI-8.1 con il segnale 2303 2 e, infine, alle uscite delle autostrade e delle strade veloci i segnali III- 86 e VI-8.1 devono essere sostituiti con il segnale 3417.